Lo statuto del consorzio

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPO


Art. 1
E' costituita una società a responsabilità limitata con  la denominazione sociale: "CONSORZIO KONTIKI S.R.L."

Art. 2
La società ha la sede legale in Comune di Cecina, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 (centoundici)-ter disposizioni attuazione del codice civile.
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti, quello comunicato all'organizzazione sociale. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3
La  durata  della  società  è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta e s'intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso il termine di cui sopra, i soci continueranno a compiere le operazioni sociali.
Verificatasi la proroga tacita a tempo indeterminato a ciascun socio, peraltro, compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso da centottanta giorni ad un anno, con le modalità di cui al successivo articolo 9 (nove).

Art. 4
La società ha per oggetto le seguenti attività:

a)  il servizio di promozione di metodologie di acquisto di prodotti, beni e servizi, a favore proprio o, di imprese turistiche,di imprese commerciali in genere, di enti pubblici o privati o no profit, di associazioni, di fondazioni, di istituti di credito siano essi bancari o cooperativi, di cooperative, di aziende  agricole,di enti benefici, di enti camerali,di organizzazioni no profit o sportive, di tutti le compagini siano esse reti d' imprese o consorzi o A.T.I.o similari ed i loro associati, o a favore di tutti coloro che dalle sovramensionate sono declinati a d operare o a svolgerne funzioni attraverso la stipula di accordi e convenzioni direttamente con produttori, grossisti o fornitori di ogni genere o grado.

b) l'attuazione di servizi tecnologici ed amministrativi per conto proprio o di imprese  convenzionate, in ed ogni altra iniziativa utile alla collettività per l'economia propria o del settore ove la società opera, anche sottoscrivendo contratti commerciali che, grazie al potere sinergico innescato, vadano ad aumentare il potere d'acquisto verso le aziende fornitrici, avvantaggiandosi ed avvantaggiando le imprese clienti o convenzionate nell'acquisto di beni, merci, e servizi strappando migliori listini ai quali accedere, e facendo trovare grazie all'utilizzo di sistemi atti e prodotti per incentivare flussi turistici e sviluppare l'economia dei territori e delle aziende dove la società opera od opererà;

c) l'acquisizione di aree e fabbricati od aziende, in regime di proprietà, concessione, affitto, comodato od altro, per realizzare, gestire, affittare o subaffittare, appaltare o subappaltare la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili;

d) la tutela degli interessi propri e delle aziende clienti o convenzionate nei rapporti con gli enti pubblici e privati, istituti di credito, amministrazione finanziaria;

e) la promozione e la commercializzazione, attraverso lo svolgimento di azioni promo-pubblicitarie, delle attività proprie o dei clienti o aziende convenzionate, l'espletamento di ricerche di mercato e studi, la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

La società svolge attività di agenzia di viaggi e tour-operator BtoB e BtoC autorizzata a sottoscrivere contratti con aziende turistiche in genere o aventi scopi commerciali-imprenditoriali-sociali-ecc.ecc., generando interazioni volte a promozionare e vendere ospitalità e servizi pacchettizzando ove possibile l'offerte operando come un'incubatore di business principalmente turistico, andando cioè a svolgere "un'attività con i terzi" perseguendo risultati di contenimento dei costi imprenditoriali e d'incremento dei profitti d'impresa, intendendo, con tale opera, migliorare l'operatività e la redditività propria e delle aziende convenzionate allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo e dei servizi ad esso collegati, e la valorizzazione del territorio.
La gestione di attività relative alla intermediazione turistica, compreso la conduzione di agenzia di viaggio e di attività di Tour Operator, porterà a sviluppare forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi di viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, escursioni e viaggi di studio comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei servizi turistici offerti, allo scopo di evidenziare le attrattive turistiche e l'offerta di pacchetti competitivi sia sul piano della qualità che del prezzo, con particolare riferimento alla realizzazione di una rete di collaborazione finalizzata alla valorizzazione e la commercializzazione delle risorse territoriali.
Proponendosi particolarmente nel curare, anche mediante attività esterne e senza che l'elencazione costituisca limitazione, le seguenti attività :

- la promozione e lo studio delle attività ricettive e turistiche del territorio, anche mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore del Turismo e non;

- lo studio dell'offerta turistica, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, definendo strategie di marketing e di commercializzazione anche attraverso la produzione di campagne sui principali network;

- lo sviluppo dell'informazione e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la gestione di uffici di informazione, stringendo accordi convenzioni contratti o partecipando ad appalti e bandi ecc.ecc. della Regione Toscana, delle Amministrazioni Provinciali, delle Amministrazioni Comunali e gli altri enti competenti in materia, comprese le Pro Loco o le Associazioni, e comunque attuando qualsiasi politica commerciale riguardante il settore. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altri parteners;

- la convenzione o la partecipazione con/a società od organismi finalizzati allo sviluppo economico dell'area o comunque alla creazione e qualificazione dei servizi turistici come, a titolo esemplificativo: parcheggi, musei, aree archeologiche, parchi, servizi di accoglienza e di intrattenimento;

f) la creazione di marchi, brevetti e l'accordo con soggetti autorizzati al rilascio della/e certificazione/i di qualità;
g) la partecipazione a bandi e gare di appalto;
h) la promozione, progettazione e realizzazione di progetti che rientrano nei programmi per il miglioramento delle condizioni operative aziendali o delle «aziende» convenzionate o dei territori dove la SRL opera, avvalendosi di ogni provvidenza comunitaria, nazionale, regionale, provinciale, comunale e/o similare o prevista da altre amministrazioni sia pubbliche che private.
i) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti, sia direttamente sia attraverso accordi con altri soggetti autorizzati, nonché la gestione e l'organizzazione di servizi in genere;
l) ove e quando possibile investire sia in risorse umane che pecuniarie al fine d'elevare lo status di località turistica, intraprendendo azioni e rapporti di collaborazione con le scuole del territorio, le associazioni, il mondo culturale ecc..., con l'istituzione di marchi di qualità del prodotto turistico d'area e relative certificazioni, oltre alla messa in onda di corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati e non e la collaborazione con tutte le scuole del settore per una propedeutica applicazione didattica nella condivisione di strategie e di metodologie di lavoro anche partecipando ad aggregazioni in tutte le forme previste nel momento attuativo od intraprendendo tali iniziative solamente mediante l' utilizzo di mezzi propri.
m)  -  l'acquisto, la vendita e la gestione, sia direttamente che mediante affitto a terzi, o mediante la realizzazione di nuove aziende od insediamenti di: supermercat; discount alimentati e non alimentari; minimercat; bar; gelaterie;  ristoranti; locande; tavole  calde;  pizzerie;  rosticcerie; friggitorie; paninoteche; self - service, fast-food;  la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, sia in forma fissa o ambulante compresa l'attività di catering; nonchè camping; stabilimenti balneari; punti azzurri o similari; strutture a servizio degli ospiti; circoli sportivi e non; accademie; servizi alla persona; discoteche, locali di  ritrovo,  svago ed impiego del tempo libero in genere; affitto e vendita di mezzi per il trasporto sia per il volo od ad uso marino che terrestre sia esso urbano, sia ludico, sia sportivo,  che turistico ed i relativi servizi d' accompagnamento e guida, turistica e non; l' affitto o noleggio o vendita di mezzi e strumenti per la pratica sportiva o di svago; la gestione o la realizzazione di aree di svago, o a parco in tutti i loro aspetti.
n) - il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio generi alimentari e non alimentari.
o) - la vendita di tutti i servizi di biglietteria e la gestione degli eventi compreso l' allestimento e la gestione delle aree destinate all' uso.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'organizzazione sociale potrà:

a) - assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonchè compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e commerciali,  ritenute  strumentali  per  il  conseguimento  dello scopo sociale;
b) -  acquisire partecipazioni ed interessenze in imprese e  società sia di nazionalità italiana che estera od in enti collettivi aventi oggetto eguale, affine o connesso al proprio in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e purché dette partecipazioni non  siano  rivolte al collocamento verso il pubblico;
c) - concedere fidejussioni, cauzioni, avalli e garanzie reali o personali per  obbligazioni  proprie od altrui;
d) - compiere tutte le possibili operazioni finanziarie di natura passiva, quali finanziamento crediti, sconto,  cessione di crediti, mutui con precisazione che tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle normative che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 (trecentottantacinque), in materia di attività bancaria e finanziaria, dell'articolo 26 (ventisei) della Legge 7 marzo 1996 numero 108 (centootto) in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 (cinquantotto) in materia di intermediazione finanziaria, nonchè in osservanza della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

TITOLO II - CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Art. 5
Il capitale sociale è di Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero).

Art. 6
Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
La decisione di aumentare il capitale sociale non potrà essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.
In  caso di successivi aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in tale sede in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata: in ogni caso ogni socio non può possedere più del 20% del capitale sociale: tale disposizione vale anche per i nuovi soci. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, deve essere esercitato dai soci entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, oppure in un termine superiore stabilito dall'assemblea, a decorrere a far data dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio mediante raccomandata con A.R.,  recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote. La mancata  risposta  all'offerta  entro  i termini  di cui sopra dal  ricevimento  della comunicazione equivale a rifiuto dell'offerta stessa.
Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote che siano rimaste non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'articolo 2481 (duemilaquattrocentottantuno) bis, terzo comma Codice Civile per il caso di sottoscrizione parziale. Nel caso in cui l'interesse della società lo esiga, l'assemblea con le maggioranze per la stessa previste, può decidere  che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 (duemilaquattrocentottantadue)-ter Codice Civile.
Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio aumenterà proporzionalmente.
Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
In caso di successivo aumento di capitale a terzi, è prevista la clausola di gradimento regolamentata dal successivo articolo 8.

Art. 7
Su richiesta dell'organo amministrativo, i soci potranno eseguire fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma,  in favore della organizzazione sociale nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore,  e ciò in conformità all'articolo 11 (undici) del Decreto Legislativo  numero  385/93, nonché  alla deliberazione numero 1058 (millecinquantotto) del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 19 luglio 2005.
Le somme versate dai soci alla società in  conto  aumento  di capitale  si  intendono infruttifere, quale che sia l'importo ed il tempo delle anticipazioni.
Parimenti, tutti i finanziamenti concessi dai soci  alla  società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale,  si intendono a titolo assolutamente gratuito, anche in deroga alla presunzione di fruttuosità  di  cui  all'articolo 1282  (milleduecentoottantadue) del Codice Civile, a meno che non via sia una diversa delibera dei soci, la  quale  in  tal caso dovrà anche determinare la misura del compenso.
In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a detto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.
Per il rimborso dei finanziamenti ai soci si applica la disposizione dell'articolo 2467 (duemilaquattrocentosessantasette) del Codice Civile.

Art. 8
Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.
Ogni socio non può avere più del 20% del capitale sociale.
Nell'ipotesi in cui un socio intenda cedere  in  tutto  o  in parte, la propria quota sociale, - fatta eccezione per l'ipotesi di alienazione  al coniuge od ai parenti del cedente fino al terzo grado od ai suoi affini entro il secondo grado - gli altri soci hanno diritto di prelazione sulla stessa, ciascuno per una quantità proporzionale  all'importo della quota già posseduta. La  prelazione  può  essere in ogni caso esercitata per l'intera quota o parte della stessa. Il socio alienante deve  pertanto  darne notizia agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da effettuarsi tramite l'organo  di gestione, precisando il prezzo e tutte le altre condizioni di vendita.
Se entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione  i soci interpellati non avranno inviato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione  del  loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere la quota a terzi alle condizioni indicate nell'offerta ovvero a condizioni più gravose.
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
La cessione della partecipazione da parte di un socio a terzi non soci è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo. In questo caso, l'organo amministrativo, su comunicazione del socio che intende cedere la quota, può esprimere a suo insindacabile giudizio, parere positivo o negativo. In caso di non gradimento, il socio che intende cedere la quota a terzi, deve riformulare nuova proposta all'organo amministrativo ovvero compete al socio alienante il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi dell'articolo 2473 (duemilaquattrocentosettantatrè) Codice Civile nonchè dell'articolo  9 (nove)   del presente statuto.
Il diritto di gradimento si applica anche nel caso di aumento di capitale della società.
***
Gli acquisti posti in essere in deroga a tutto quanto sopra previsto sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 9
Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla proroga tacita della stessa, all'esclusione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscono il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 (duemilaquattrocentosessantotto), quarto comma Codice Civile;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater Codice Civile.I soci hanno altresì diritto di recesso dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469 (duemilaquattrocentosessantanove) secondo comma Codice Civile.
Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese  della delibera che  legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.  
L'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.
Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.
Il rimborso della quota va eseguito entro e non oltre 180 (centottanta) giorni  dalla comunicazione di recesso  e può avvenire: - mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni; - acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci; - utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 (duemilaquattrocentottantadue) Codice Civile.  Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso,  in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.
La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è proporzionalmente rapportata al valore del patrimonio sociale, il quale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
In caso di disaccordo tra i soci circa la determinazione del valore della quota del recedente,  dovrà farsi ricorso ad una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società, che provvederà anche sulle spese giusta il disposto di cui al primo comma dell'articolo 1349 (milletrecentoquarantanove) del Codice Civile.

Art. 10
In caso di morte di un socio, a chi succede allo stesso spetta la liquidazione della quota. Tale liquidazione è effettuata dalla società applicando le stesse regole dettate per la liquidazione della quota del socio recedente.
Peraltro i soci superstiti  e l'erede o il legatario della quota possono anche decidere di continuare nel rapporto sociale. In caso di più eredi o legatari dovrà essere indicato, a cura e spese degli stessi ed entro sei mesi dal decesso, quello di loro che assumerà la veste di socio o che li  rappresenti  di fronte alla società. In difetto di tale designazione troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia.       

Art. 11
E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2466 (duemilaquattrocentosessantasei) Codice Civile.
Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi con le maggioranze previste ai sensi del vigente statuto. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.
La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 12
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) - la nomina dell'organo amministrativo;
c) - la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) - le modificazioni del presente statuto;
e) - la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante   modificazione dei diritti dei soci;
f) - la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) - la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 13
I soci hanno diritto di voto.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ma con il limite del 20% stante il divieto di acquisto di quote di maggior valore.
Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466 (duemilaquattrocentosessantasei), comma quinto codice civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14
Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo 16 (sedici), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, dal quale o dai quali dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinchè i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti  che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.
Copia di tale documento o dell'estratto del Libro delle decisioni dei soci  dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere  il proprio voto favorevole  o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 15
Nel caso che le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 (tredici) secondo comma, nonchè in tutti i casi previsti dalla legge (articoli 2484 (duemilaquattrocentottantaquattro) n°6 C.C., 2487 (duemilaquattrocentottantasette)-ter C.C., 2482 (duemilaquattrocentottantadue) bis e ter C.C.), o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue  deliberazioni,  prese  in  conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè  assenti  o  dissenzienti.  
L'assemblea può essere convocata  anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea.
L'assemblea  è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, mediante  comunicazione  da spedirsi ai soci con lettera  raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto almeno otto  giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso devono essere specificate il giorno, l'ora ed  il  luogo dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
Tuttavia quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (ove nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento) le assemblee sono pure validamente costituite anche in mancanza delle formalità di convocazione precedentemente previste.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente nonchè il segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 16
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione.
In  caso  di loro impedimento, l'assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea, anche non socio.
Nei casi di  legge, fungerà da Segretario un Notaio.
Le delibere dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio.

Art. 17
L'assemblea regolarmente costituita ai sensi dei precedenti articoli, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dal precedente articolo 13 (tredici), secondo comma, punti D) e E) nei quali casi è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel  libro  soci avente diritto di voto.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuale facoltà e limiti di subdelega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori.
Spetta  al  Presidente  dell'assemblea  accertare  il diritto d'intervento alla medesima, la cui valida  costituzione,  una volta  constatata, non può essere infirmata dalla circostanza che taluni soci abbandonino la riunione.


TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATORE

Art. 18
La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) - da un amministratore unico;
b) - da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
c) - da due o più amministratori con poteri congiunti e disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente e disgiuntamente la gestione sociale.
Gli amministratori possono essere anche non soci e restano in carica fino a revoca o dimissioni  o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio. Nel caso  siano stati invece nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche tutti gli altri membri dell'organo.
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) Codice Civile.

Art. 19
Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un  Amministratore  Unico, salvo sia diversamente previsto al momento della nomina, lo stesso ha la firma sociale e la rappresentanza della società sia di fronte ai  terzi  quanto  in giudizio,  con  i più ampi poteri per il compimento sia degli atti di ordinaria gestione che per gli atti di  straordinaria gestione  e  con  la  facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, amministrative e fiscali per ogni grado di  giurisdizione.

Art. 20
Nell'ipotesi in cui la gestione sia affidata a due o più amministratori salvo sia diversamente previsto al momento della nomina, gli stessi agiscono disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e che importino assunzione per l'organizzazione sociale di obbligazioni di valore  non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione e che determinino assunzione per l'azienda sociale di obbligazioni di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati atti di straordinaria amministrazione: - l'assunzione di personale dipendente, il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di prestiti bancari e la compravendita di immobili o beni mobili registrati.
Nelle forme di cui sopra sono all'uopo investiti della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 21
Nell'ipotesi  in cui la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a più membri, salvo sia diversamente previsto al momento della nomina, lo  stesso è investito dei più ampi poteri, tanto per l'ordinaria quanto per la straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, per il compimento dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita e l'affitto di aziende o rami aziendali;
- la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;
- l'emissioni di cambiali.

In ogni caso è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di gestione, comporta la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476 (duemilaquattrocentosettantasei) Codice Civile e costituisce giusta causa di loro revoca.
La firma e la legale rappresentanza della società per la esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione spetta  al  Presidente  del Consiglio stesso o, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ovvero ad  un  Amministratore Delegato dal Consiglio medesimo.
Il  Presidente del Consiglio è stabilito per il primo mandato già all' atto della costituzione della SRL ed individuato nella persona di Biondo Maurizio successivamente sarà nominato dall'assemblea dei soci o in mancanza di tale delibera dal medesimo Consiglio.  Quest'ultimo  per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, può delegare, in tutto o in parte le proprie attribuzioni allo stesso presidente o all'Amministratore Delegato,  o ad altri due  consiglieri,  con  firme congiunte degli stessi, salvo sempre le attribuzioni non delegabili a norma di legge.
Il  Consiglio  può  nominare  un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possano essere adottate, sia a mezzo di deliberazione in adunanza collegiale sia mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, dal quale o dai quali dovrà emergere con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinchè gli amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti, sia astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta approvazione.
Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere  i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore se nominati.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni dell'organo di gestione devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.  
In caso di richiesta espressa di un amministratore e  per le materie indicate dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacinque) quinto comma codice civile e comunque in caso di decisioni enunciate nel successivo articolo 23 (ventitrè), le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) - viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax e posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo,  gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel "Libro delle decisioni degli Amministratori";
b) - si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a)  - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di Amministrazione delibera validamente, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Il voto non può esser dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del precedente comma sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.  
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale sulle materie normativamente riservate alla sua competenza, debbono essere formalizzate mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 22
L'Organo Amministratore può nominare direttori, condirettori, vicedirettori, institori, nonché procuratori  speciali  ad  negotia  per determinati  atti o categorie di atti ed alle liti e delegare loro la rappresentanza sociale, con quelle attribuzioni,  facoltà,  restrizioni,  cauzioni,  retribuzioni ed interessenze che riterrà del caso.

Art. 23
Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rimunerazione degli amministratori investiti da particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24
Quando è previsto l'obbligo di un organo di controllo, lo stesso sarà nominato e funzionerà ai sensi di Legge.

TITOLO VI - BILANCIO

Art. 25
L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla  fine di ciascun esercizio, l'organo Amministratore procede alla formazione del bilancio nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 18 (diciotto), entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 26
L'utile netto risultante dal bilancio approvato, fatta  deduzione  di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento)  da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà destinato secondo le decisioni assunte dai soci.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE

Art. 27
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni  riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 9 (nove). Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 (duemilaquattrocentottantasette) ter Codice Civile.

TITOLO VIII - TITOLI DI DEBITO

Art. 28
La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29
Qualunque  controversia, dipendente dal rapporto sociale, tra la società e i soci, e tra i soci stessi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,  ad  eccezione  soltanto  di quelle nella quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso il cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere  entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 35 (trentacinque) e 36 (trentasei) del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5 (cinque).
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 30
Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità dei soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

TITOLO X - NORMATIVA DI RINVIO

Art. 31
Per quanto non previsto nel presente statuto e dall'atto costitutivo, valgono le disposizioni vigenti al momento  dell'applicazione.
I Comparenti delegano i signori BIONDO MAURIZIO e PACINI PAOLO alle firme marginali.

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